The Right to Freedom of Religion in the Italian Experience of Secularism
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Fabbri, A., & Pretelli, I. (2017). The Right to Freedom of Religion in the Italian Experience of Secularism. Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche, 67(3-4), 243–277. https://doi.org/10.14276/1825-1676.1066

Abstract

Nell’esperienza italiana, il principio di laicità va misurato con gli altri principi e diritti della Carta Costituzionale, tenuto nel dovuto conto il relativo favore con il quale la Carta considera il fenomeno religioso nel suo complesso. In primo luogo, è agevole osservare che il motivo religioso allegato dall’autore di una determinata pratica non qualifica, di per sé, la pratica in questione quale esercizio del suo diritto alla libertà religiosa. Inoltre, l’ampiezza del diritto all’esposizione dei simboli religiosi nell’ambiente o nell’abbigliamento dei fedeli – aspetto della libertà religiosa che forma oggetto del presente lavoro – varia in funzione delle circostanze del caso.

Nell’interpretazione del principio di laicità, simboli quali il crocifisso e il velo femminile non sono del resto qualificati strettamente come “simboli religiosi” dall’ordinamento italiano. Adottando una prospettiva storica, si evidenzia come il loro significato trascenda la religione per esprimere un’eredità culturale senz’altro radicata. Anche per questa ragione, l’ordinamento non ha espresso una scelta categorica verso la tolleranza o l’intolleranza del simbolo religioso, motivando piuttosto le scelte operate ad hoc per un dato caso di specie, sulla ponderazione dei diritti e degli interessi in gioco, in modo da attuare il miglior bilanciamento possibile tra libertà religiosa, autonomia privata, funzione sociale della religione, pluralismo, uguaglianza e dignità umana. Esigenze simili sono espresse dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che valuta i casi di violazione del diritto alla libertà religiosa da parte dei poteri pubblici dando particolare rilievo all’esistenza o meno di forme, subdole o manifeste, di indottrinamento religioso.

 

Italian secularism measures religious precepts in respect to the Italian Constitution, a Charter that shows a favourable attitude towards religious practices. The present paper focuses on the exhibition of religious symbols in public buildings as schools, courts and prisons, on the concealment of female faces by a veil, and on the wearing of weapons on religious grounds. The Italian Consiglio di Stato has stated that the need to respect religious freedom does not include the right to live in a sterile environment. In addition, the crucifix and the female veil are not characterized as purely “religious symbols” because they derive from customary practices and because their meaning transcends religion and expresses a rooted cultural heritage. In this respect, the Italian legal order is not categorically tolerant nor unconditionally intolerant towards these symbols but relies on case-by-case analysis of the circumstances that allow the best possible balance between religious freedom, private autonomy, pluralism, equality, human dignity, and the social function of religion. Along the same line, the European Court of Human Rights has mainly focused on the existence of subtle or explicit forms of religious indoctrination in order to assess whether, in a given case, public authorities have impaired individual rights to religious freedom.

https://doi.org/10.14276/1825-1676.1066
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