Abstract
Il lavoro intende analizzare le ragioni della previsione costituzionale contenuta all’art. 125 Cost., secondo cui «Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica», per verificare se, e in che misura, l’istituzione di “organi di giustizia amministrativa di primo grado” presso ogni Regione costituisca un completamento del disegno costituzionale sul regionalismo, anche in funzione di una maggiore tutela dei diritti.

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