L’amministrare in senso oggettivo tra libertà e funzione. Riflessioni a margine di un recente caso in materia di libere università

Abstract

Stando alle raffigurazioni più decise dell’art. 118 Cost., il principio di sussidiarietà individua la prima dimensione organizzativa pubblica non nell’apparato amministrativo istituzionale ma nei consociati e nelle comunità di consociati che compongono la società (sia che si tratti di servizi che di funzioni amministrative).

Un simile riconoscimento, seppure correttamente reclama tutta l’accoratezza del caso in nome dei principi di buon andamento e imparzialità amministrativa (art. 97 Cost.), non dovrebbe trascurare, al polo opposto, che lo statuto fondamentale del cittadino e delle sue organizzazioni sociali sia costituito dalla libertà.

Per questa ragione, anche nel regolamentare l’esercizio privato di attività di interesse generale, il legislatore dovrebbe limitare il proprio intervento alla definizione di regole proporzionate, che raggiungano l’intento pubblico perseguito limitando nei limiti dello stretto indispensabile la libertà dei privati. Legislazioni elaborate in tempi risalenti e relative prassi interpretative stratificatesi nel tempo, tuttavia, dimostrano come sovente la costruzione del posizionamento istituzionale dei cittadini nel disegno organizzativo pubblico non risponda ai canoni appena illustrati, con conseguente limitazione delle loro libertà pur in assenza di apprezzabili motivazioni di pubblico interesse.

Al contempo, controspinte sociali dimostrano la propensione fisiologica dei cittadini a reclamare maggiori spazi di libertà: è questo il caso delle libere università che il Consiglio di Stato – sovvertendo tradizionali qualificazioni in termini di enti pubblici non economici o, comunque, come enti no profit – ha ammesso ad operare in forma lucrativa.

 

According to the most decisive representations of article 118 of the Constitution, the principle of subsidiarity identifies the first public organizational dimension not in the institutional administrative apparatus but in the citizens and in the citizens communities, whether in case of services of general interest or administrative functions.

Such recognition, although correctly demands all the accuracy in the name of efficacy and administrative impartiality (article 97 of the Constitution), should not neglect, at the opposite pole, that the fundamental status of the citizen and his organizations is the freedom.

For this reason, even in regulating the private exercise of general interest activities, the legislator should limit his intervention to the definition of proportionate rules, able to reach the public aim pursued by limiting the freedom of private individuals to the extent strictly necessary.

Legislation drawn up in the past and related interpretative practices stratified over time, however, show how the construction of the institutional position of the citizens does not respond to the just illustrated canons, with limitation of their freedoms in the absence of appreciable reasons of public interest.

At the same time, social counter-thrusts demonstrate the physiological propensity of citizens to demand greater spaces of freedom: this is the case of free universities that the Council of State - subverting traditional qualifications in terms of non-economic public bodies or, in any case, as non-profit bodies - has admitted to operate in lucrative form.

PAROLE CHIAVE: attività di interesse generale – sussidiarietà – libertà costituzionali – organizzazioni private – principio di libera organizzazione – Università.
KEYWORDS: activities of general interest - subsidiarity - constitutional freedoms – private organizations - principle of free organization – Universities.

https://doi.org/10.14276/2610-9050.2028
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