Abstract
L’approccio rights-driven seguito dal legislatore europeo nella regolazione dell’economia digitale, avallando alcune letture degli artt. 41-47 Cost. proposte dalla dottrina, si caratterizza per porsi in funzione di garanzia rispetto al godimento dei diritti fondamentali della persona, operando in termini di conformazione a tali pretese della libera iniziativa economica che si svolge (anche) sui (o attraverso i) mercati digitali, ponendo dunque un limite esterno. Trattasi di un’attività di regolazione posta in essere dai pubblici poteri alla luce della riconosciuta inadeguatezza e dei pericoli insiti nell’autoregolazione da parte degli stessi attori digitali che, tuttavia, più che nell’esercizio di una funzione amministrativa di regolazione (dei mercati), si traduce in una attività (dai confini ben più ampi) di conformazione di determinate attività svolte attraverso le nuove tecnologie al fine di raggiungere obiettivi sociali che, in sua assenza, non verrebbero raggiunti. La regola(menta)zione del fenomeno digitale risulta perciò difficilmente circoscrivibile esclusivamente all’interno del perimetro di una funzione amministrativa di regolazione, qualificandosi più propriamente come un’attività di normazione, talvolta supportata da un’attività attuativo-esecutiva in sede amministrativa dai confini variabili e una di enforcement posta in essere da autorità amministrative (centrali o periferiche) dotate di specifici poteri sanzionatori, ovvero, aventi come scopo quello di conformare determinate attività economiche, realizzate mediante gli strumenti tecnologici o attraverso l’accesso ai mercati digitali, ai diritti fondamentali della persona alla luce del complessivo quadro di garanzie costituzionali emergenti dall’ordinamento eurounitario. La posizione che si intende sostenere in questo lavoro è che un discorso a parte meriterebbe, invece, il Digital Market Act. Esso sembra infatti operare pur sempre in funzione di conformazione delle attività economiche private, incidendo però sul diverso piano della struttura organizzativa dei mercati digitali, ponendo in essere un’attività di regolazione amministrativa dei mercati avente come scopo quello di preservare l’operatività (all’interno di essi) del principio concorrenziale in funzione, non della ricerca dell’efficienza in senso economico bensì, della tutela di un assetto economico e sociale pluralistico da intendersi quale necessario presupposto del nostro assetto democratico-costituzionale fondato sul principio di sovranità popolare.

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