Principio di risultato e partenariati: il caso degli impianti sportivi

Abstract

La situazione nazionale dell’impiantistica sportiva, senza distinzione di dimensionamento della struttura o delle discipline praticate, presenta secondo i più recenti reports tre profili di criticità: il primo è la vetustà degli impianti, da rinnovare secondo standard di sicurezza e forme di utilizzo più moderni; il secondo è la carenza di risorse pubbliche destinate all’ammodernamento e alla nuova realizzazione di strutture sportive; il terzo è la difficoltà di portare a conclusione le operazioni destinate agli interventi edilizi sportivi.

Nel più ampio disegno di riforma dell’ordinamento sportivo (legge delega n. 86/2019), uno dei cinque decreti attuativi intende superare i nodi problematici evidenziati con una disciplina per la prima volta dotata di una sua organicità (D. Lgs n. 38/2021, “Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”).

Si è quindi proceduto, in assenza di analisi puntuali sulla normativa, a descrivere le fasi procedimentali e gli istituti del D. Lgs n. 38/2021 nonché i raccordi, in tema di partenariato pubblico-privato (ed in particolare di finanza di progetto), con il nuovo Codice dei contratti n. 36/2023.

Lo studio ha permesso di far emergere due linee ricostruttive di rilievo. La prima, intesa nella dinamica tra Decreto e Codice in termini di convergenza e divergenza. Vi sono difatti rimandi a discipline esterne al Decreto (come per la gara di affidamento dei lavori o per la gestione dell’impianto) accanto a specifiche previsioni di fasi procedimentali (di valutazione del pubblico interesse e di approvazione del progetto di pubblica utilità).

Questo dinamico sovrapporsi e intrecciarsi di discipline non sembra, come si è cercato di spiegare, incanalabile in una scelta, piuttosto comune nei recenti interventi legislativi, di semplificazione delle procedure né in un deteriore meccanismo di sommaria deroga ai parametri ordinari delle discipline vigenti, bensì rappresenta un unicum di una normativa di settore che configura un modello “speciale” di ponderazione degli interessi e di decisione amministrativa.

La seconda linea ricostruttiva si inscrive nel posizionamento del principio di risultato, che, come noto, viene esplicitato come primo cardine concettuale nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

Ebbene, il Decreto è una nitida proiezione di tale principio, pur in assenza di una sua menzione espressa, poiché verso il risultato sono finalizzate tutte le sue disposizioni, mediante un’applicazione che ribadisce l’assoluta strumentalità al suo perseguimento. Si delinea, in altri termini, un assetto di convergenze in direzione di un preciso (e “speciale”) modello procedimentale che non si origina dalla preoccupazione teorica sul funzionamento dei meccanismi che dovranno portare ad una decisione, ma al contrario si eleva dal materiale interesse pubblico realizzativo per configurare le adeguate caratteristiche di istituti e le necessarie meccaniche procedurali per assicurarne l’effettivo conseguimento.

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