Sovranità della persona nelle determinanti di tutela del risparmio

Abstract

L’art. 47 della Costituzione stabilisce che la Repubblica tuteli ed incoraggi il risparmio in ogni sua forma mentre prevede la regolazione del credito attraverso tre azioni (disciplina, coordinamento e controllo). Poiché non è vi è contenuta una definizione di risparmio, si è cercato di ricostruire la nozione partendo dalla sua funzione originaria, vale a dire quella dell’accumulo di risorse per fare fronte a bisogni futuri. Si è poi dimostrato, in relazione alla componente funzionale, che non tutte le forme di impiego delle risorse possono rientrare nell’ambito dell’istituto: sono quindi da tenere distinte il risparmio e l’investimento, come rientranti nella copertura di tutela costituzionale, dalle speculazioni. Si è infine completato il tratto definitorio del risparmio con la declinazione dell’art. 47 Cost. in una componente valoriale del risparmio, accanto ad una pretesa sociale verso determinati beni (c.d. risparmio popolare) ed infine in un diritto soggettivo posto a protezione del risparmiatore.

La maggior parte delle interpretazioni della norma, invece, si è limitata a cogliere la sola dimensione valoriale, la quale è finita per trovarsi ad essere sbilanciata nella preminenza assegnata alle politiche monetarie e del credito, riducendo gli spazi di protezione costituzionalmente previsti.

Il tentativo non è quello di isolare il concetto giuridico di risparmio dal rapporto certamente forte e inscindibile con la moneta ed il credito, ma di estrarre i contenuti indefettibili del medesimo per orientare le decisioni che intersecano il perimetro di protezione e che hanno rappresentato negli ultimi anni, in occasione delle ben note crisi sistemiche, forme di presidio inadeguate e fallimentari.

Per queste ragioni si è avvertita l’esigenza di relazionare la ricostruzione giuridica svolta sul risparmio con i principali ambiti di regolazione a cui esso è sottoposto, e per primo il mercato finanziario, nella specifica ottica di fare comprendere come la tutela da accordare non possa essere garantita da un sistema che si autoregola e che non assicuri, nei termini con cui si è precisata, l’utilità sociale (art. 41 Cost.).

Si è quindi analizzato il sistema bancario che è al centro nevralgico delle attività di gestione del risparmio, per condividere un orientamento che ridimensioni l’idea di banca universale e assicuri attività distinte per garantire una solidità ai depositi dei risparmiatori.

Si è infine analizzato il contesto europeo, caratterizzato da un forte accentramento delle politiche monetarie e di recente di quelle di controllo e regolazione del credito. Si è cercato di evidenziare due questioni fondamentali: la prima, legata alla disciplina comunitaria nella quale non è prevista una norma di pari tenore dell’art. 47 Cost. tanto che il sistema di tutela del risparmiatore viene ad essere incluso in quello dettato per il consumatore (con evidenti forzature circa la differente natura delle due categorie). La seconda, cerca di proporre una fondamentale lettura circa le limitazioni di sovranità che la nostra Carta prevede all’art. 11: certamente il nostro ordinamento ha introdotto delle autolimitazioni in materia di politiche monetarie e di politiche del credito, ma sorgono forti dubbi se possa considerarsi intervenuta una limitazione di sovranità anche per la tutela del risparmio posta a capo dei compiti della Repubblica.

La ragione di una piena protezione interna sul fronte del risparmio è giustificata, a conclusione di questo percorso, solamente dalla riconduzione del medesimo nell’alveo dei diritti fondamentali della persona, alla sovranità che spetta a quest’ultima, in relazione a quel progetto di completamento materiale e spirituale della personalità delineato dai principi fondanti la nostra Costituzione. 

Abstract

The article 47 of the Italian Constitution establishes that the Republic should safeguard the savings, and that the credit should regulated through three actions (rule, coordinate and control).

In the Constitution, there is no definition of “savings”, so the doctrine tried to retrace the notion starting from its original function, the one of the accumulation of resources to face future needs. Later, about the functional component, it has been demonstrated that not all the different purposes of the resources can be included around interest of the institution: we should distinguish the savings and the investment, which can be included in the constitutional safeguard, from the speculations. In closing, the definition of “savings” has been completed through the identification of a value-driven nature of the savings, of a social claim about some defined resources and a right of the protection of the saver in the constitutional rule.

On the contrary, most of the interpretations of the rule gathered the only value-driven dimension, which has been made unbalanced with the monetary and credit policy by reducing protection fields constitutionally provided.

The attempt is not to isolate the juridical concept of savings from the relationship with the currency and the credit, which is undoubtedly strong and unswerving, but it is turned to extract these unswerving concepts to guide the political protections, which have registered forms of unsuitableness and failure in the last years.

For this, the savings has been compared with financial markets, to understand how the safeguard cannot be guaranteed from a system, which controls itself and do not respect, through forms of regulations, the so-called, in our legal order, «social utility».

Hereafter, the banking system, which is the centre of the asset management activities, has been analyzed to share an orientation that modifies the general idea of the “universal bank” and assures distinguished activities to guarantee a solidity to the safekeeping of the savers.

In the end, it has been analyzed the European background, which is characterized by a strong centralization of the currency policy and, recently, of the mechanisms which control and regulate the credit. Two fundamental issues have been highlighted: the first one is linked to the Community framework in which it is not provided such a rule as the article 47 of the Italian Constitution. In fact, the safeguard system for the savers is included in the one required for the consumer, and there are evident stretches about these two deeply different categories.

The second one tries to promote a fundamental interpretation about the limitations of the sovereignty, included in our Constitution in the article 11. Certainly, our legal order introduced auto-limitations in the area of the currency and credit policies, but there are still many doubts about the effective realization of a sovereignty limitation also for the protection of the savings, which is one of the duties of the Republic.

The main reason of a full inner protection of the savings is justified by its inclusion into the fundamental rights of the human person, and into the sovereignty concerning this last, about that path of material and personal completion of the human personhood.

Parole chiave: risparmio, politiche monetarie e del credito, banche, sovranità della persona

Keywords: savings, monetary and credit policies, banks, sovereignty of the human person

https://doi.org/10.14276/2610-9050.1173
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