Abstract
Nella gestione dell’epidemia da Covid 19, il nostro Paese ha fatto massiccio ricorso a misure emergenziali, ossia atipiche e sottratte al principio di legalità sostanziale, ma frequentemente fondate sul rischio sanitario. Si tratta di misure precauzionali atipiche?
Ordinariamente le misure precauzionali sono tipiche, mentre le misure preventive, fondate sul pericolo, sono misure atipiche – laddove, in senso giuridico, il rischio è un evento dannoso futuro, ma incerto per via dell’assenza di conoscenze scientifiche, mentre il pericolo è un evento futuro, relativamente imminente e sufficientemente probabile, alla luce dell’esperienza e delle conoscenze tecnico-scientifiche. Le misure precauzionali non possono essere atipiche, perché derogano alla ragionevolezza/proporzionalità della decisione: delle premesse di quella decisione non si può determinare la verità e non si è in grado di formulare previsioni sufficientemente affidabili per valutare l’impatto delle misure sugli interessi (e di conseguenza non si può valutare il bilanciamento tra questi e l’idoneità e la necessità delle misure adottate).
L’epidemia da Covid-19 è tuttavia un pericolo, in senso giuridico, non un rischio: conosciamo a sufficienza le modalità di trasmissione del virus e le misure idonee a fermarne l’avanzata. Sicché le misure di gestione della pandemia sono misure di prevenzione, non precauzionali, ma non solo per questo sicuramente legittime. Le misure di prevenzione possono essere adottate rispetto ad un evento imprevedibile. Almeno la seconda ondata era prevedibile. Sicché essa doveva essere gestita sulla base di misure ordinarie, soggette al principio di legalità.
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