Abstract
La tutela ambientale si arricchisce di un ulteriore tassello: quello di circolarità. Se già il parametro di sostenibilità aveva inciso sulla ricchezza finanziaria e su quella immobiliare, il criterio di circolarità sembra ulteriormente incidere, tra gli altri piani, su quello della concorrenza attraverso il condizionamento del decisore pubblico.
Significativo è l’ultimo Piano d’azione per l’economia circolare dell’Unione europea, che individua misure e aree specifiche di intervento. Si tratta, in particolare, di un nuovo piano di azione, aggiuntivo – e/o specificativo – a quello della sostenibilità, ormai rientrante nella costruzione di un Bauhaus europeo, antitetico rispetto all’economia lineare e coincidente con l’economia circolare.
Dirimente per l’implementazione di quel Piano è la diffusione degli appalti c.d. circolari con i quali le Amministrazioni pubbliche orientano il mercato sia in relazione allo specifico contratto sia perché rappresentano un esempio virtuoso per il consumatore privato.
Rileva, prima di tutto, il fatto che il principio di circolarità incide sull’intero ciclo di vita del contratto, condizionando fin da subito la programmazione delle Amministrazioni pubbliche le quali devono individuare esattamente sia il fabbisogno pubblico nella prospettiva di una riduzione dei consumi, della condivisione degli acquisiti, del riutilizzo etc. sia la disponibilità sul mercato di prodotti, servizi circolari così da scegliere la procedura amministrativa più idonea.
Poi, il principio di circolarità incide sui criteri di selezione dell’offerta, a monte, e sul contratto a valle. Fermo l’obbligo, infatti, di rispettare la normativa tecnica applicabile all’oggetto del contratto e, in particolare, i c.a.m., con l’inserimento nella lex specialis di eventuali, specifiche tecniche ambientali sulla circolarità del prodotto le Stazioni appaltanti, di fatto, limitano il numero di potenziali offerenti (muniti dei requisiti richiesti); ammettono la formulazione di offerte economiche elevate con la conseguenza di dover tenere conto del ‘costo’ più che del ‘prezzo’ e con esso della catena di valore; allo stesso tempo circoscrivono l’oggetto del contratto, conformandone la funzione (rectius, la causa) – in punto di scelta della migliore offerta – agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di circolarità ad esse sottesi.
Da questo angolo di osservazione, affinché l’economia circolare attecchisca nel mercato senza, però, risultare anticoncorrenziale, compromettendo l’accesso al mercato a una fetta significativa di operatori economici, è necessario che: a) la Stazione appaltante non imponga un’unica soluzione tecnica; b) l’inserimento di c.a.m. oppure di specifiche tecniche ambientali non sia soltanto un richiamo formale a una disciplina non declinata in concreto nella documentazione di gara proprio perché queste prescrizioni servono a conformare l’esecuzione della prestazione contrattuale.

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