L’insindacabilità dei consiglieri regionali e i riflessi sul giudizio di responsabilità per danno erariale

Abstract

Il contributo si propone di analizzare la questione dell’estensione della prerogativa dell’insindacabilità dei consiglieri regionali, quale garanzia costituzionale prevista a tutela dell’indipendenza e della libertà dei componenti del Consiglio regionale, onde assicurarne la certezza e continuità della sua fruizione, senza che possa sussistere il pericolo di interruzioni o sospensioni che ne vanifichino e dissolvano la funzionalità. In particolare, emerge l’esigenza di ricostruire l’ambito di applicazione di questa prerogativa con particolare riguardo alle possibili interferenze che possono derivare dall’esercizio dell’azione di responsabilità per danno erariale alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, che ha assunto un diverso atteggiamento a seconda che ricorra l’ipotesi di voto dato in sede di approvazione dei rendiconti dei gruppi consiliari e di attività materiale di gestione delle risorse pubbliche destinate al relativo funzionamento, nonché di deliberazioni consiliari relative ad atti non legislativi. In tale prospettiva, appare opportuno ripercorrere l’itinerario ermeneutico della Corte costituzionale nel tentativo di verificare come possa essere valorizzato, secondo l’autorevole insegnamento di Galeotti, il congegno del conflitto di attribuzione al fine di assicurare che la garanzia di cui all’art. 122, c. 4, Cost. operi senza soluzione di continuità e senza “intromissioni” che possano derivare dal dispiegarsi di iniziative dell’autorità giudiziaria.

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