Il trattamento processuale dell'incompetenza e dei vizi ad essa assimilati
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Bertonazzi, L. (2018). Il trattamento processuale dell’incompetenza e dei vizi ad essa assimilati. P.A. Persona E Amministrazione, (1), 17–31. https://doi.org/10.14276/2610-9050.1508
Received 2018-06-14
Accepted 2018-07-27
Published 2018-08-02

Abstract

Il contributo si occupa del regime processuale del vizio d’incompetenza e di quelli ad esso assimilati, proponendo un’impostazione sensibilmente diversa da quella delineata dall’annotata sentenza dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2015. L’intima ratio dell’art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a. è ravvisata unicamente nella garanzia del diritto di difesa dell’autorità amministrativa (che si accerta essere) competente (o di quella preposta a formulare proposte, pareri e valutazioni tecniche). Viene di conseguenza (ri)perimetrato lo spettro applicativo della menzionata disposizione, dal quale esulano i casi di provvedimento adottato da un organo anziché da un altro, ambedue appartenenti alla stessa Amministrazione, e nel quale invece confluiscono i casi di provvedimento emanato da un’Amministrazione in luogo di un’altra (ambedue titolari di attribuzioni convergenti nello stesso settore), nonché i casi in cui l’incompetenza prospettata dal ricorrente (e accertata dal giudice) attiene bensì a relazioni interorganiche, ma l’Amministrazione (che si accerta essere) competente interviene in giudizio, volontariamente o dietro ordine del giudice (art. 28, commi 2 e 3, c.p.a.). Identica logica viene, quindi, riproposta per i vizi assimilati all’incompetenza. Si prospetta, infine, la tesi che annovera l’Amministrazione (che si accerta essere) competente (così come quella preposta a rendere proposte, pareri e valutazioni tecniche) tra le parti necessarie del giudizio, nei cui confronti ordinare l’integrazione del contraddittorio, argomentando dall’art. 27, comma 2, c.p.a. Se così fosse — si conclude — non vi sarebbero più tipologie di vizi sottratte alla facoltà di graduazione del ricorrente, da esaminare con priorità e la cui fondatezza comporta l’assorbimento degli altri motivi di diritto: il processo amministrativo italiano risulterebbe più allineato al paradigma sovranazionale della “piena giurisdizione”.

https://doi.org/10.14276/2610-9050.1508
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