Brevi considerazioni sul tema del sindacato del giudice amministrativo sugli atti della Banca d’Italia

Abstract

Gli atti della Banca d’Italia, in quanto autorità amministrativa indipendente, devono ritenersi sindacabili funditus dal giudice amministrativo, che può vagliarne la ragionevolezza, nonché la fondatezza dei presupposti in fatto, con il solo limite, discendente dal principio pur temperato della separazione dei poteri, di non potersi sostituire all’amministrazione con proprie autonome valutazioni. In questo senso depongono anche recenti precedenti della giurisprudenza amministrativa, sia nell’ambito dei giudizi sugli atti dell’Autorità di vigilanza in materia bancaria, che in materia di autorità amministrative indipendenti in genere. Un’eccezione al limite predetto è costituita dal sindacato in materia di sanzioni, che di recente si è tentato di ridisegnare - con precipuo riferimento a quelle irrogate dall’Autorità antitrust - nei termini di una verifica di maggiore o minore attendibilità della decisione. Si tratta, tuttavia, di un orientamento ad oggi isolato. I limiti al sindacato del giudice amministrativo così sintetizzati, in subiecta materia, non sono da ritenere in contrasto con la consolidata interpretazione dell’art. 6, CEDU in materia di diritti civili. Invero, in tale contesto, la “weak version” del principio di “full jurisdiction” è legata all’applicazione differenziata del principio della divisione dei poteri, in particolare tra giudiziario ed esecutivo, nei paesi aderenti alla CEDU.

https://doi.org/10.14276/2610-9050.2936
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