Abstract
I recenti sviluppi del diritto pubblico impongono una rimeditazione del favore per l’applicazione dei principi del diritto privato all’azione amministrativa.
Vi sono infatti aspetti della medesima che rimangono irriducibili ai principi del diritto privato (risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo, quanto meno rispetto ad alcuni dei suoi profili; procedure di affidamento dei contratti pubblici; reclutamento del personale, ecc.).
Pare venire meno quella che sembra essere la giustificazione più razionale dell’applicazione dei principi del diritto privato ai procedimenti amministrativi (e quindi all’azione amministrativa): manca un infatti sistema di valori che possa dirsi da tutti condiviso e viene pertanto meno l’individuazione dei principi del diritto privato come espressione necessaria della maniera più razionale di impostare i rapporti giuridici tra soggetti differenti.
Il Giudice amministrativo ha una sensibilità diversa da quella del Giudice ordinario e quindi la sua applicazione del principio di diritto privato all’Amministrazione è filtrata attraverso tale sensibilità.
Non è tanto l’applicazione dei principi del diritto privato che pare rilevare, quanto piuttosto che la disciplina scelta sia almeno razionale (privatistica o pubblicistica che sia).
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