Abstract
Nel saggio si indaga la possibilità di traslare, nell’ambito del diritto amministrativo sostanziale procedurale, categorie tradizionalmente proprie della giurisdizione, con particolare riguardo alla nozione di trattazione. Muovendo dalla “circolarità” della categoria processo, l’analisi distingue tra processo come concetto, come categoria e come modello, mostrando come la processualità possa oltrepassare l’ambito giurisdizionale e funzionare quale forma generale della decisione giuridica. Su questa base, il procedimento amministrativo a domanda di parte viene ricostruito come processo sostanziale, nel quale la trattazione non si esaurisce nell’istruzione, ma struttura il confronto e concorre alla delimitazione progressiva dell’oggetto della decisione.
Si analizza la formazione progressiva del thema disputandum, del thema probandum e, per il loro tramite, del thema decidendum, mettendo in luce il ruolo della domanda nella definizione originaria dell’oggetto e l’incidenza della partecipazione delle parti interessate sulla sua rimodulazione. Ne deriva che la progressività non può tradursi in indeterminatezza permanente: la stabilizzazione dell’oggetto presuppone regole di concentrazione e preclusione. In tale prospettiva, si individua una tipologia delle preclusioni (costitutive e funzionali nel silenzio; istruttorie nelle scansioni interne; partecipative nella fase dialettica) e se ne verifica l’operatività nei modelli italiano, spagnolo e austriaco. Particolare attenzione è dedicata, nel sistema italiano, all’art. 10-bis l. 241/1990, letto come meccanismo di non contestazione procedimentale: la contestazione dei motivi ostativi vincola definitivamente l’amministrazione, mentre l’inerzia della parte interessata produce effetti sul piano sostanziale interno, senza precludere l’accesso alla tutela giurisdizionale.
La comparazione mostra che la diversa tecnica normativa (più sintetica in Italia, più formalizzata in Spagna e Austria) non incide sulla funzione ordinante della trattazione, ma ne modula il grado di visibilità e la rigidità delle soglie di chiusura. Ne consegue una ricostruzione della trattazione quale dimensione strutturale del procedimento, necessaria a garantire la razionalità del processo sostanziale e la definizione del regolamento concreto di interessi.

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