La clausola generale di buona fede come criterio arginante l’uso arbitrario degli strumenti di tutela

Abstract

Nella giurisprudenza ci si è posto il problema di comprendere quale sia il rapporto intercorrente tra la nullità dell’accordo quadro e gli effetti di tale nullità sui singoli ordini di investimento e, soprattutto, se sia legittimo e lecito esercitare il rimedio della nullità di protezione in modo “selettivo”. Tale problematica è stata posta con particolare enfasi proprio nei contratti di intermediazione finanziaria per la peculiare conformazione e articolazione del rapporto intercorrente tra intermediario e investitore, che è scandita su un duplice livello di contrattazione. L'articolo indaga la natura e la struttura di siffatti rapporti e l'azione correttiva del giudice, proponendo alcune soluzioni innovative.

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