Abstract
L’articolo riflette sulle correlazioni tra l’applicazione giudiziale della regola di cui all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della l. 7 agosto 1990, n. 241 e l’ampiezza dei limiti oggettivi del giudicato amministrativo. L’Autore inquadra l’accertamento sulla complessiva validità dell’atto amministrativo vincolato ai sensi della suddetta disposizione come espressione di pregiudizialità logica. Si evidenziano le conseguenze di una siffatta opzione ricostruttiva con riferimento alle opposte ipotesi dell’accoglimento e del rigetto della domanda principale di annullamento.
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