Abstract
La Corte Costituzionale, con sentenze n. 140 del 5 giugno 2018 e n. 86 del 15 aprile 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni di legge, rispettivamente delle Regioni Campania e Basilicata, in tema di interventi edilizi in assenza o in difformità dal titolo abilitativo in contrasto con gli artt. 31 ss. del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia). Le norme regionali censurate contrastano con i principi fondamentali in materia di governo del territorio - e quindi con l'art. 117, terzo comma, Cost. - là dove sostituiscono la previsione della sanzione della demolizione con ipotesi alternative alla rimozione degli abusi edilizi. La Corte Costituzionale ha, così, chiarito che al Legislatore regionale è precluso di intaccare e ridurre l’efficacia anche deterrente del regime sanzionatorio dettato dall’art. 31 del Testo unico dell’edilizia dovendo, nell’esercizio del proprio potere normativo derivato, rispettare il principio di legislazione statale che individua nella demolizione l’esito “normale” dell’edificazione di manufatti realizzati illecitamente.
With decisions no. 140 of 5 June 2018 and no. 86 of 15 April 2019 the Italian Constitutional Court ruled that Law no. 19 of 22 June 2017 of Campania Region and Law no. 19 of 24 June 2017 of Basilicata Region are partly unconstitutional for violating the provisions of Article 31 of the Presidential Decree no. 380 of of 20 October 2001 (the “Consolidated Building Act”). The above Regional Laws, which leave to the Municipalities the choice of not demolishing the buildings without permit by introducing alternative measures are thus in contrast with the provisions set out in art. 31 of the Consolidated Building Act under which demolition shall be the “normal” outcome in case of works made without building permit.
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