Abstract
Il saggio commenta la sentenza del Tribunale di Milano, sez. V penale, n. 2241 del 25 febbraio 2025, pronunciata con riferimento al disastro ferroviario di Pioltello e in continuità con la posizione espressa dalla Cassazione in relazione alla nota strage di Viareggio (Cass. pen., sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899). Dapprima, l’Autore si sofferma sulla differenza tra la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le norme che regolano la sicurezza della circolazione ferroviaria, tenuto conto delle distinte aree di rischio e delle diverse finalità di tutela sottese alle due materie. In secondo luogo, si chiariscono i parametri valutativi utili ad individuare la posizione di garanzia datoriale in materia prevenzionistica all’interno di contesti aziendali caratterizzati da modelli di decentramento decisionale ed organizzativo e, pertanto, dalla “multi-datorialità” prevenzionistica. In queste organizzazioni complesse, infatti, si determina la contestuale presenza di un datore di lavoro al vertice dell’intera organizzazione – che pertanto potrebbe dirsi “apicale” – e di uno o più datori di lavoro che potrebbero definirsi “sotto-ordinati”, rispetto ai quali è possibile determinare una netta perimetrazione della rispettiva obbligazione prevenzionistica di modo che al primo spettino funzioni di prevenzione organizzativa e di alta vigilanza, mentre ai secondi – e solo a costoro – più minuti e dettagliati adempimenti in ragione della prossimità allo specifico ambito di operatività funzionale, strutturale o geografico della organizzazione stessa.

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