L’Autorità di pubblica sicurezza, ieri ed oggi
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Come citare

Murgolo, L. (2024). L’Autorità di pubblica sicurezza, ieri ed oggi. P.A. Persona E Amministrazione, 14(1), 867–906. Recuperato da https://journals.uniurb.it/index.php/pea/article/view/4863

Abstract

In Italia, una norma non abrogata del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 1 R.D. n. 773/1931) dice chiaramente cosa sia l’Autorità di pubblica sicurezza; lo ribadisce la legge n. 121/1981 di riforma della polizia di Stato: l’Autorità di pubblica sicurezza, a livello nazionale, è il Ministro dell’interno; a livello provinciale è il Prefetto, inteso come autorità amministrativa, nonché il Questore, come autorità tecnica; a livello locale, è il dirigente del Commissariato di polizia ovvero il Sindaco (nei Comuni dove è assente un Commissariato). Ma non è questa l’Autorità di pubblica sicurezza a cui dottrina e giurisprudenza riconoscono il potere di limitare la libertà personale (quale previsto dall’art. 13, comma 3, della Costituzione), ritenendosi comunemente che l’Autorità amministrativa capace di limitare le libertà sia la polizia giudiziaria, cioè quella polizia di cui dispone l’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 109 della Costituzione. Mentre la tendenza europea (si direbbe, mondiale) va nella direzione di affidare ad Agenzie specializzate i compiti della polizia, per depoliticizzare la funzione di pubblica sicurezza, in Italia, il Ministro dell’interno resta il responsabile nazionale delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni delittuosi. L’Autorità nazionale di pubblica sicurezza è stata ridimensionata nei suoi poteri, a seguito dell’avvento di nuovi organismi (Autorità nazionale di sicurezza, Europol, Agenzia di Cybersicurezza, Autorità nazionale anticorruzione, ecc.). Ciò tuttavia non è coinciso con una progressiva riduzione dei compiti delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza (Prefetto e Questore). Anzi, i confini dei poteri esercitati da quelle due figure provinciali sono stati molto dilatati, al punto che i Prefetti oggi possono incidere sulla vita delle imprese private con misure, come le interdittive antimafia, estremamente lesive degli interessi economici. E i Questori possono imporre ai privati limitazioni penose della libertà, mediante il divieto di accesso alle manifestazioni sportive e il divieto di accesso ad aree urbane, pur in assenza di condotte penalmente rilevanti.

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