L’applicazione dell’art. 42-bis del D.lgs. n. 151/2001 al personale militare e di polizia

Abstract

Il presente lavoro ha quale obiettivo quello di esaminare quali siano le problematiche applicative dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 nei confronti dei Militari e degli operatori delle Forze di Polizia e di individuare le soluzioni preferibili rispetto alle molteplici e, spesso, contrastanti applicazioni giurisprudenziali.

Se tale norma, anche alla luce delle modifiche introdotte nel tempo, non presenta particolari difficoltà applicative per i dipendenti della P.A. in generale, non altrettanto può dirsi per i militari e per gli operatori delle forze di Polizia rispetto ai quali, non solo specifiche norme speciali, ma anche la particolarità dei loro compiti, ne ha reso problematica l’applicazione.

Si è passati dalla ritenuta non applicabilità della disciplina al personale militare e di Polizia, sino all’applicazione condizionata a determinate situazioni individuate da specifiche disposizioni.

Di certo, però, sia la P.A., sia il personale che invochi tale disciplina, hanno assistito a mutevoli interpretazioni del quadro normativo che, tuttavia, non hanno inciso in maniera significativa sulle rispettive impostazioni, sicché ancora si assiste, nella lettura delle decisioni giurisprudenziali, a rigetti in situazioni di inesistenza di ragioni ostative dell’istanza, o ad istanze pacificamente al di fuori del perimetro applicativo della disposizione e delle norme speciali ad essa applicabili.

Si tratta di questione di non poco rilievo, tenuto conto che, a partire dall’anno 2013, in cui il Consiglio di stato ha definitivamente chiarito che tale disciplina fosse applicabile anche al personale militare e di polizia, la gestione del personale di tali forze è stata – e continua ad essere - fortemente condizionata dalle assegnazioni temporanee richieste, che naturalisticamente danno luogo ad una sottrazione di forze nella sede di appartenenza, a fronte di situazioni di non utilizzabilità concreta o di eccedenza di personale, nella sede di auspicata assegnazione.

L’individuazione, in questa sede, delle diversissime opzioni interpretative e la scelta delle soluzioni più coerenti con lo spirito della misura di tutela prevista dalla norma, mirano proprio a favorire scelte più consapevoli da parte non solo degli interessati, ma anche dei soggetti pubblici che, nella gestione delle problematiche organizzative del personale di questo tanto peculiare settore della P.A., si ritrovano a dover decidere anche sulla effettività della tutela familiare.

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