Abstract
Il saggio* intende indagare sul fondamento normativo del principio secondo cui i requisiti, generali e speciali, di partecipazione alle gare devono essere ininterrottamente posseduti dagli operatori economici dal momento della presentazione delle offerte fino al completamento dell’esecuzione del contratto. La fonte di tale principio è unanimemente individuata in svariate decisioni dell’Adunanza Plenaria, il cui dictum sarebbe stato recepito dal legislatore in una disposizione del codice dei contratti pubblici del 2016, poi riprodotta nel codice attualmente vigente. La prima ricaduta del principio di continuità nel possesso dei requisiti è, de plano, che il fatto che durante la procedura di gara esista un momento in cui l’amministrazione deve verificare la sussistenza effettiva dei requisiti dichiarati dal concorrente, non esclude che la prima debba e possa continuare l’indagine anche in altre fasi del procedimento, visto che in qualsiasi momento dello stesso deve ritenersi richiesto il costante possesso dei detti requisiti di ammissione. La giurisprudenza, in realtà, va ben oltre, affermando che la stazione appaltante può verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati persino durante il rapporto negoziale: in questo senso, dunque, per ciò che concerne la perenne assoggettabilità alla verifica dei requisiti di partecipazione, la posizione dell’aggiudicatario e quella del contraente non si distinguerebbero da quella degli altri concorrenti poiché tutti sarebbero sempre soggetti alla predetta verifica nel corso delle fasi che li riguardano. Nella parte conclusiva del saggio, si spiega perché una così lapidaria affermazione suscita invero qualche perplessità.
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