Tutele contro il difetto di provvedimento amministrativo

Abstract

La questione che ci si propone di indagare è l’inquadramento sistematico dell’azione di adempimento così come disciplinata dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Poiché il combinato disposto di cui agli artt. 31, co. 3 e 34, co. 1 lett. c c.p.a. consente la proposizione di un’azione di “condanna” al rilascio del provvedimento richiesto, nei limiti di cui all’art. 31, co. 3, contestualmente all’azione di annullamento dell’atto negativo o all’azione sul silenzio, si è preliminarmente chiarita la natura del diniego di provvedimento favorevole richiesto dal privato e, quindi, dell’impugnazione dell’atto negativo, che non sembra potersi considerare un’azione costitutiva in senso proprio, ma meramente dichiarativa del non corretto adempimento dell’obbligo di pronuncia.
A questo punto, si è affrontato il problema di chiarire se l’azione di adempimento di cui agli artt. 31, co. 3 e 34, co. 1, lett. c c.p.a. possa considerarsi di “condanna” o se, invece, questo inquadramento sia da riservarsi, più propriamente, ai casi in cui l’adempimento si realizzi nelle forme del risarcimento in forma specifica di cui all’art. 30, comma 2 c.p.a. che, richiamando l’art. 2058 cod. civ., pare consentire l’emanazione di ordini inibitori dell’illecito in tutti i casi in cui la tutela di adempimento prescinda dall’emanazione di un atto negativo o da un silenzio dell’Amministrazione.
Esaminati i limiti dell’azione di adempimento e rilevato come, nella tutela di adempimento, l’autorità giurisdizionale eserciti dei Poteri sostitutivi, non solo ordinando all’Amministrazione di provvedere, ma anche emanando una sentenza sostitutiva di provvedimento, si è affrontato, infine, il problema di chiarire se a questo ampliamento dei Poteri del giudice amministrativo, nel giudizio di cognizione, corrisponda, sostanzialmente, l’attribuzione allo stesso della possibilità di incidere sulle funzioni proprie del Potere esecutivo al di fuori dei casi di giurisdizione estesa al merito, soprattutto alla luce della mancanza di una protezione di carattere costituzionale sulla giurisdizione di merito. Con il conseguente indebolimento del sistema di garanzie dell’individuo a fronte dell’autorità statale.

https://doi.org/10.14276/2610-9050.4292
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