Abstract
La disciplina dell’istituto della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è stata oggetto di modifiche e integrazioni ad opera del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Essa va ad incidere su diversi profili: sostituisce il termine interruzione con sospensione con l’obiettivo di favorire la concentrazione dei tempi procedimentali; chiarisce che l’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non si applica al preavviso di provvedimento negativo (art. 12, comma 1, lett. i); rafforza l’obbligo motivazionale posto a carico dell’amministrazione procedente, ora esteso ai motivi ostativi ulteriori che emergano in seguito alle osservazioni prodotte dall’istante che ha ricevuto il preavviso di rigetto; incide sui margini di valutazione dell’amministrazione in caso di riedizione del potere in seguito all’annullamento da parte del giudice. Il presente contributo muovendo dall’analisi dei singoli aspetti della riforma si pone il fine di verificare se le modifiche apportate all’art. 10 bis abbiano effettivamente risolto quelle criticità emerse nel corso del tempo e se si siano o meno conseguiti gli auspicati intenti di semplificazione. La conclusione a cui si perviene conduce a ritenere che la novella abbia solo in parte composto alcune delle problematicità pregresse, lasciando ancora aperte antiche questioni. In particolare non sembra che la riforma sia riuscita nell’intento di limitare il riesercizio del potere amministrativo a seguito dell’annullamento del giudice amministrativo del provvedimento di diniego.
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