L' autorità garante della concorrenza e del mercato nel giudizio di Costituzionalità

Abstract

La sentenza n. 13 del 2019, con cui la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a sollevare questioni di costituzionalità, ha riacceso l’attenzione della dottrina per il tema della natura delle funzioni esercitate dalle Autorità Amministrative Indipendenti. Tema che assume un interesse particolare, nella misura in cui disvela l’immagine che ha di sé stesso il Garante, contrapposta a quella del Giudice costituzionale. Ad avviso della Corte costituzionale, l’AGCM, al pari di tutte le amministrazioni, è portatrice di un interesse pubblico specifico, consistente nella tutela della concorrenza e del mercato e, dunque, essa non è in posizione di indifferenza e neutralità rispetto agli interessi e alle posizioni soggettive che vengono in rilievo nello svolgimento della sua attività istituzionale. Con la conseguenza che non è legittimata a sollevare questioni di costituzionalità. L’AGCM, dal canto suo, si qualifica come un giudice, seppure «ai limitati fini» della questione di costituzionalità, che svolge funzioni analoghe a quelle giurisdizionali, consistenti nella riconduzione di atti e fatti all’ambito di fattispecie astratte previste dalla legge antitrust, con esclusione di qualsivoglia apprezzamento che non sia di ordine prettamente giuridico. Con la conseguenza che sarebbe legittimata a sollevare questioni di costituzionalità. A ben vedere, dietro la questione di costituzionalità sollevata, si cela la volontà dell’AGCM di accreditarsi al cospetto della Corte costituzionale come autorità terza e imparziale e, nel contempo, di intraprendere con la stessa un dialogo “virtuoso” sui temi della concorrenza. La soluzione della Corte se, per un verso, preclude tale possibilità, per altro verso lascia aperte all’AGCM altre ipotesi per contribuire all’evoluzione ordinamentale sui temi della concorrenza. Non sembra da escludersi, in particolare, l’ipotesi che il Garante possa tentare, in futuro, di “accreditarsi” quale autorità giurisdizionale agli occhi della Corte di Giustizia. Inoltre, nella veste di parte del processo costituzionale, l’AGCM potrà offrire il proprio prezioso apporto argomentativo, facendosi portatrice non già di un interesse personale e concreto, come accade in genere per le parti private, ma di un interesse generale alla legittimità costituzionale della normativa. Tale interesse – di natura pubblicistica – potrà essere fatto valere sia nel corso del giudizio principale, sotto forma dell’eccezione di costituzionalità rivolta all’autorità giudiziaria, sia nel corso del processo di legittimità costituzionale, mediante la costituzione in giudizio e/o l’intervento di terzo quale amicus curiae. In particolare, tale figura, da ultimo introdotta nelle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, pare attagliarsi proprio a un soggetto istituzionale, come l’AGCM, portatore di un interesse super individuale a carattere pubblicistico, qual è quello alla tutela della concorrenza e del mercato. In questa veste, il Garante potrà far pervenire al Giudice delle leggi il proprio autorevole contributo sotto forma di scritti sintetici, idonei ad ampliare le conoscenze del Collegio giudicante. Si tratta di un’ipotesi particolarmente auspicabile, dal momento che, per tale via, la Corte potrebbe avvalersi di un’opinione altamente qualificata, poiché proveniente da un organo specializzato nella tutela del principio di concorrenza, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire nell’interesse dell’evoluzione ordinamentale.

https://doi.org/10.14276/2610-9050.2942
.pdf
Creative Commons License

TQuesto lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.