Abstract
I contributi della dottrina e della giurisprudenza costituiscono presupposti fondamentali per incoraggiare una riflessione ulteriore, che il tempo ha maturato, tendente ad individuare la giusta collocazione in ambito procedimentale e processuale della discrezionalità tecnica e della sua sindacabilità giurisdizionale. La sempre più diffusa regolazione pubblica dei beni in generale e delle matrici ambientali, ha assegnato alla pubblica amministrazione il compito di apprezzare, per le proprie determinazioni, contributi, pareri tecnici e scientifici provenienti da soggetti operanti nell’ordinamento, ormai affrancati in un determinato momento storico. La riflessione rievoca alla memoria gli appalti pubblici, disciplinati dal D.Lg.vo n. 50/2016, le valutazioni preventive (VIA, VAS), le bonifiche ambientali e la gestione del ciclo idrico integrato (D.Lg.vo n. 152/2006). L’amministrazione deve valutare le conoscenze scientifiche e tecniche, anche se non formalmente collocate nella dimensione tradizionale di una norma giuridica, come elementi di orientamento della determinazione finale. La concreta applicazione delle norme, in particolare nelle materie a forte contenuto tecnico, comporta la imprescindibile necessità di utilizzare elementi conoscitivi, che per espresso riconoscimento da parte dell’ordinamento o per affrancazione nel tempo, rappresentano affidabili punti di riferimento. Questa conclusione, corrisponde all’estensione orizzontale del concetto di norma sostanziale, che tende a favorire l’accesso al sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo, anche sulle decisioni c.d. tecniche riferite al momento dell’accertamento dei presupposti ed alla fase decisoria del procedimento. Il provvedimento finale dovrebbe rappresentare la sintesi degli elementi conoscitivi acquisiti nel procedimento, espressi dalla miglior scienza ed esperienza del momento storico di riferimento. L’apprezzamento di tali elementi dovrebbe entrare nella motivazione, in modo da consentire, dall’esterno, l’individuazione del percorso logico argomentativo posto alla base della decisione. Gli strumenti messi a disposizione dal codice del processo amministrativo (verificazione, consulenza tecnica) assolvono il compito di verificare, ex post, la correttezza di una valutazione già avvenuta ed oggetto di specifiche censure, scolpite nell’iniziativa processuale assunta da colui che si ritiene leso. A detti strumenti, nella disponibilità del Giudice, l’ordinamento processuale non ha giustamente affidato una funzione esplorativa. Una simile conclusione confliggerebbe con il principio della domanda di cui all’art. 34 c.p.a. e realizzerebbe una inammissibile sovrapposizione fra processo e procedimento.
La norma ora citata, al comma 2 stabilisce che «In nessun caso il Giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati». Dunque lo strumento processuale può essere utilizzato dal Giudice solo all’indomani di una ammissibile impugnazione, che si appunta sulla specifica questione tecnica da scrutinare.
L’idea che si intende proporre, volge nel senso che si può affermare il legittimo esercizio di un sindacato forte del G.A. sugli atti della p.a. elevando le discipline tecniche e scientifiche a dignità di norme sostanziali, che vanno a completare l’ordinamento giuridico.
The contributions of scholars and case law are fundamental starting points to increase a deeper reflection on the most appropriate understanding of the judicial review of the administrative courts and their jurisdiction. The widespread public regulations of goods in general and environmental aspects require public administrations to ground their resolutions to the assessment of technical- scientific opinions, which although not formally envisaged by traditional legal provisions, are nevertheless recognised as reliable points of reference for the courts. This entail an extension of the review of the administrative courts to technical assessments, whose assessments shall be reflected in their final judgements. The Italian Code of Administrative Process recognises the possibility to resort to verification (so-called in Italy “verificazione”) and technical experts subject to the challenge by the applicant of specific technical profiles. The article supports a full jurisdiction of administrative courts on administrative action and the understanding of technical-scientific rules and traditional substantial rules in terms of equality.
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