L'intensità del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

Abstract

Il tema dell’ampiezza dei poteri del giudice amministrativo è importante e attuale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Per la corretta realizzazione degli obiettivi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in seguito: la Convenzione) è fondamentale la cooperazione tra il giudice interno e il giudice europeo.

La tutela del diritto di accesso alla giustizia previsto dall’art. 6 della Convenzione, il quale bensì comprende la protezione della certezza del diritto (sécurité juridique), non può spingersi fino a fare della stessa Corte un giudice di terza o di quarta istanza. Pur riservandosi il potere di rilevare una possibile applicazione abusiva del diritto interno, la Corte sarà normalmente deferente nei confronti dell’applicazione del diritto fatta dai giudici nazionali, specie se posti al vertice dell’ordinamento. La Corte ha precisato che a essa non appartiene, normalmente, di verificare gli errori di fatto o di diritto che il ricorrente pretende siano stati commessi da una giurisdizione nazionale, sempre che non ci si trovi in presenza di un apprezzamento indubitabilmente inesatto, che abbia condotto ad una violazione dei diritti protetti dalla Convenzione.

In tema di controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi la tutela dell’articolo 6 della Convenzione in materia di fair trial non è generalizzata: occorre che siano in gioco un “diritto o un’obbligazione di natura civile” ovvero un’ “accusa in materia penale”, nei due casi secondo il senso autonomo che queste espressioni posseggono alla stregua della Convenzione.

La giurisprudenza della Corte distingue tra diversi aspetti del controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative al fine di stabilire se il giudice interno abbia goduto di poteri sufficientemente ampi (piena giurisdizione). La Corte deve tener conto, a) da una parte, delle questioni che hanno formato oggetto del controllo del tribunale interno competente e, b) d’altra parte, del metodo da esso adottato per il suo controllo. Inoltre, c) la Corte deve prendere in esame i poteri decisionali di cui il tribunale in questione dispone per realizzare il controllo della decisione che ad essa è stata sottoposta.

Le questioni inerenti all’ampiezza del controllo giurisdizionale di decisioni prese dalle autorità amministrative sono legate alla separazione dei poteri e quindi a principi e a regole che, in molti Stati parti alla Convenzione, hanno rango costituzionale. Più precisamente, ciò che è in gioco dal punto di vista della separazione dei poteri è, in primo luogo, l’esigenza che vi sia un controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative e, secondariamente, quella di fare in modo che i tribunali non possano in linea di principio, nell’esercitare il loro controllo, invadere le funzioni e le responsabilità dell’amministrazione. Certamente, quindi, la giurisprudenza della Corte non richiede che gli organi giurisdizionali si sostituiscano alle amministrazioni competenti quando statuiscono sugli affari che a essi sono sottoposti.

 

The strength of the powers of the administrative judge is an important, and ever more present, subject in the jurisprudence of the European Court of Human Rights.
For the correct implementation of the aims of the European Convention on Human Rights (hereafter “the Convention”) cooperation between the domestic judge and the European judge is essential.

The protection of the right of access to justice provided for by Art. 6 of the Convention, which includes the protection of legal certainty (sécurité juridique), cannot go so far as to make the same Court a judge of third or fourth instance. While reserving the power to detect a possible abusive application of domestic law, the Court will normally be deferential to the application of the law made by national courts, especially by those placed at the top of the legal system. The Court has specified that it is not normally its task to verify the factual or legal errors which the plaintiff claims to have been committed by a national jurisdiction, unless their findings can be regarded as arbitrary or manifestly unreasonable leading to a violation of the rights protected by the Convention.

In terms of judicial control over administrative measures, the protection of a fair trial according to Article 6 of the Convention is not generalized: a "civil right or obligation" or a “criminal charge" must be at stake, in both cases according to the autonomous sense that these expressions possess in the Convention.

The case law of the Court distinguishes between different aspects of judicial review of administrative decisions in order to establish whether the domestic judge has had sufficiently broad powers (full jurisdiction). The Court must take into account: a) the issues which have been the subject of the control of the competent domestic court; b) the method it has adopted for its control; and (c) the decision-making powers of the relevant domestic court in reviewing the decision submitted to it.

Issues related to the extent of judicial review of decisions taken by administrative authorities are linked to the separation of powers and therefore to principles and rules which, in many States Parties to the Convention, have a constitutional status. More specifically, what is at stake from the point of view of the separation of powers is, first of all, the need for a judicial control of administrative decisions and, secondly, to ensure that the courts cannot in principle, in exercising their control, invade the functions and responsibilities of the administration. Therefore, the jurisprudence of the Court does not require that the courts take the place of the competent administrations when they rule on the affairs which are subject to them.

 

Parole chiave: giudice interno - giudice europeo - atti amministrativi - controllo giurisdizionale - Piena giurisdizione

Keywords: domestic judge - European judge - administrative decisions - judicial review - full jurisdiction

https://doi.org/10.14276/2610-9050.1786
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