Abstract
Il presente scritto mira ad evidenziare taluni aspetti problematici della istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato nel 1889 e la valenza liberale della riforma crispina nel riportare le sorti dell’ordinamento italiano sulla via maestra del contenzioso amministrativo. Fu necessario un compromesso con la formale sopravvivenza della legge del 1865, che si fondava invece sull’opposto principio del monismo giurisdizionale, secondo la tradizione dei liberali francesi, come De Broglie, e del modello belga. Ma si trattava di un compromesso impossibile, sicché i dazi pagati alla legge del 1889 furono in buona parte apparenti. Fu apparente l’idea che la IV Sezione avesse natura amministrativa e non giurisdizionale, così come l’idea che la competenza del giudice comune, fissata nella legge del 1865, non venisse toccata e che la IV Sezione avrebbe soltanto costituito un “completamento” del sistema di tutela. Fu anche apparente che la IV Sezione non avrebbe potuto sindacare i poteri discrezionali della pubblica amministrazione. Vi furono, d’altro lato, anche dei dazi effettivi e non apparenti, pagati alla legge del 1865, poiché non fu possibile una piena imitazione del modello francese: la IV Sezione nasce con un generale potere di annullamento degli atti amministrativi illegittimi, ma non anche con il potere di risarcire il danno, che gli è stato riconosciuto solo di recente, sicché non è stato possibile sviluppare, così come in Francia, un regime di diritto pubblico della responsabilità; il conflitto tra le giurisdizioni, ancor oggi, è rimesso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e non, così come in Francia, ad un tribunale a composizione mista; il gioco delle apparenze è stato preso sul serio dalla dottrina amministrativa con un elevato costo teorico e con una problematica rappresentazione del nostro sistema ai giuristi stranieri. Una vicenda particolare fu quella del cosiddetto giudizio di ottemperanza, nato per dare esecuzione alle sentenze del giudice comune, ma che diventò invece uno strumento di esecuzione delle decisioni dello stesso giudice amministrativo, che mancava negli altri sistemi dualisti. Se, infine, la figura politica di Francesco Crispi, una dei più grandi statisti della storia d’Italia, è oggetto di controverse discussioni, non può invece essere messo in discussione che la riforma del 1889, grazie alla istituzione di un giudice amministrativo, secondo la tradizione francese, abbia contribuito in modo decisivo al rafforzamento della protezione del cittadino di fronte alla pubblica amministrazione.
Abstract
This paper aims to highlight some of the problematic aspects of the establishment of the Fourth Section of the Council of State in 1889 and the liberal value of Crispi's reform in bringing the Italian legal system into the mainstream of administrative justice. It was necessary a compromise with the formal survival of the law of 1865, which was based on the opposite principle of judicial monism, according to the tradition of French liberals, such as De Broglie, and the Belgian model. But it was an impossible compromise, so the fees paid to the law of 1865 were largely apparent. It was apparent that the Fourth Section had an administrative and non-jurisdictional nature, as well as the idea that the jurisdiction of the ordinary court, laid down in Law 1865, was not touched and that Section IV would only constitute an addition to the system of protection against public administration. It was also apparent that the Fourth Section could not have judged the discretionary power of the public administration. There were, on the other hand, real fees, paid to the law of 1865, since no full imitation of the French model was possible: the Fourth Section was born with a general power to annul administrative acts for violation of the law, incompetence and abuse of power, but not even with the power to compensate for the damage, which was only recently recognized, so that it was not possible to develop, as well as in France, a regime of public law of the liability; the conflict between jurisdictions was decided, even today, by the United Sections of the “Corte di Cassazione” and not, as well as in France, by a mixed-composition court; the game of appearances was taken seriously by the administrative doctrine with a high theoretical cost and with a problematic representation of our system to foreign academics. One particular event was that of the so-called "giudizio di ottemperenza", which was born to enforce the judgments of the common judge, but which instead became a way for executing the decisions of the same administrative judge, lacking in the other dualist systems. If, finally, the political profile of Francesco Crispi, one of the greatest statesmen in Italian history, is subject to controversial discussions, one cannot question the fact that the reform of 1889, thanks to the establishment of an administrative court, in according with French tradition, has contributed decisively to strengthening the protection of citizens against public administration.
Parole chiave: Giustizia amministrativa – Consiglio di Stato
Keywords: Administrative justice – Council of State
L'opera è pubblicata sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC-BY)