Abstract
Il saggio, premessa la carenza delle risorse necessarie al fine di realizzare gli obiettivi di assistenza posti dal welfare state, nonché l’abrogazione dell’art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, che al terzo comma prevedeva la rivalsa dei comuni verso quei congiunti dei ricoverati «tenuti agli alimenti durante il periodo del ricovero che si trovano in condizioni di sostenere, in tutto o in parte, l’onere delle degenze, nonchè verso le persone civilmente responsabili delle ferite e delle malattie che resero necessaria l’assistenza nell’ospedale e nel manicomio», analizza alcuni istituti civilistici che potrebbero dimostrarsi comunque idonei a giustificare la rivalsa su quei familiari dotati di un reddito adeguato e più in generale idonei a generare risorse e servizi.

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