Abstract
L’elenco di non ammissione del candidato escluso dalla prova orale di un concorso pubblico per titoli e colloquio può qualificarsi come atto implicito dell’Amministrazione supportato dai precedenti atti della Commissione giudicatrice relativi alla fase di valutazione dei titoli professionali e di attribuzione dei punteggi. Ne consegue che, sul piano processuale, il candidato, in omaggio al principio della doppia tutela giurisdizionale, è tenuto ad impugnare, entro il termine decadenziale previsto dal Codice del Processo amministrativo, non solo l’atto di non ammissione ma anche la graduatoria finale onde evitare di poter incorrere nelle preclusioni e decadenze previste dal sistema impugnatorio.
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