Abstract
L’imitazione della natura quale principio regolatore di un valido rapporto adottivo compare espressamente solo nelle Istituzioni giustinianee. Tuttavia, è possibile scorgere tracce di tale regola già nelle parole di Cicerone pronunciate in occasione dell’orazione de domo sua e in alcuni responsi di età classica, ove si delinea l’essenza del requisito dell’imitatio naturae. Ci si vuole interrogare sul concetto classico di ‘natura’ nel rapporto di filiazione adottiva e, in particolare, sulla misura in cui l’imitazione della natura sia assurta a caposaldo della disciplina giustinianea dell’adoptio. Si indagheranno altresì le condizioni personali e familiari che escludevano la costituzione di un vincolo parentale dal punto di vista giuridico in quanto violavano il principio dell’imitatio naturae e davano vita così a ciò che Giustiniano denomina monstrum.

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