Abstract
(continuazione, vedi numero precedente)
La Camera Apostolica invece, nelle altre parti d'Italia, esercitava dopo la morte o la rinunzia dei beneficiati, lo spoglio sui frutti ecclesiastici. Si consideravano frutti ecclesiastici e soggetti quindi al diritto di spoglio:
a) i frutti che si rendevano esigibili dal giorno della vacanza a quello della provvista (dei frutti intercalari);
b) i frutti, sia naturali, che civili, i quali pur precetti dal beneficiato prima della vacanza, tuttavia non erano stati da lui commisti, nè incorporati con gli altri suoi beni proprii.

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