L' acquisto dei frutti nel diritto canonico secondo la communis opinio
Copertina di Studi Urbinati anno 1931 numeri 3 e 4
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Come citare

Forchielli, G. (1931). L’ acquisto dei frutti nel diritto canonico secondo la communis opinio: (continuazione). Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche, 5(3 - 4), 1–35. Recuperato da https://journals.uniurb.it/index.php/studi-A/article/view/5374

Abstract

(continuazione, vedi numero precedente)

La Camera Apostolica invece, nelle altre parti d'Italia, esercitava dopo la morte o la rinunzia dei beneficiati, lo spoglio sui frutti ecclesiastici. Si consideravano frutti ecclesiastici e soggetti quindi al diritto di spoglio: 

a) i frutti che si rendevano esigibili dal giorno della vacanza a quello della provvista (dei frutti intercalari);

b) i frutti, sia naturali, che civili, i quali pur precetti dal beneficiato prima della vacanza, tuttavia non erano stati da lui commisti, nè incorporati con gli altri suoi beni proprii.

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