Abstract
Il metodo della divisione dei frutti pro rata temporis è accolto nel Codice civile italiano nell'art. 1416 il quale così si esprime: "Sciogliendosi il matrimonio, i frutti della dote consistente tanto in immobili, quanto in denaro o nel diritto di un usufrutto, si dividono tra il coniuge superstite e gli eredi del premorto, in proporzione della durata del matrimonio nell'ultimo anno.

TQuesto lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.
Copyright (c) 2025 Giuseppe Forchielli
