Abstract
Sembra emergere dalle fonti che, a un certo momento, il fatto di insidiare la moglie di qualcuno o di adoperarsi per minarne l’unione nuziale sia stato ritenuto un reato, perseguibile extra ordinem. Di questi comportamenti, che si collegano ad altri già sanzionati dal pretore nel suo noto edictum de adtemptata pudicitia, siamo a conoscenza grazie alla testimonianza del giurista Paolo, in Sententiae 5.4.5 e 14; questi passi sono abbastanza trascurati dalla dottrina, forse perché trasmessici in un’opera fortemente sospettata di interpolazioni. Questo lavoro si propone dunque di approfondirne lo studio; dopo averli messi in correlazione con i delitti sanzionati dal pretore, lo scritto si chiude con qualche cenno alla problematica del tentativo e
del suo riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico romano.

TQuesto lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.
Copyright (c) 2025 Esther Dominguez Lopez