Stato di grazia. Condonare o commutare la pena secondo Costituzione
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Come citare

Bondi, A. (2018). Stato di grazia. Condonare o commutare la pena secondo Costituzione. Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche, 68(3-4), 373–387. https://doi.org/10.14276/1825-1676.1293

Abstract

L’ottimo studio di Eva Carracedo Carrasco, pubblicato in questo numero di Studi urbinati, offre lo spunto per rapsodiche riflessioni sulla grazia in Italia. Mettendo in dubbio quel che si dà per scontato, si perdono vecchie ragioni e se ne trovano nuove per legittimare la sua esistenza. Con la grazia si parla di clemenza; si scalpita sull’arbitrarietà dell’atto sovrano; si nega la sua compatibilità con l’uso costituzionale della pena. Insomma, perché e cosa si grazia merita attenzione. È facile dimenticare la presunzione di completezza del sistema legale nei confronti delle eccezioni che devono comunque trovare risposta e regola. Ma l’eccezione è nel caso concreto non nella casistica di appartenenza: sia essa la ragion pratica di un generoso riconoscimento di sentenza straniera con pene lontane dalle misure nostrane, sia essa la ragione politica di uno Stato generoso con sé stesso, mentre copre reati in nome della lotta al terrorismo. In uno Stato di diritto con velleità democratiche, il potere va messo nelle migliori condizioni di esercitare una funzione legittima, anche di fronte all’impopolarità elettorale. Nondimeno, l’esercizio motivato di questo potere deve rimanere oggetto di una responsabilità almeno politica.

 

The excellent research of Eva Carracedo Carrasco, published in this issue of Studi urbinati, offers the starting point for rhapsodic reflections on pardon. By questioning what is taken for granted, old reasons are lost and new ones are found to legitimize its existence. With pardon, we speak of clemency; we state the arbitrariness of the sovereign act; we deny its compatibility with the constitutional use of punishment. In short, why and what is pardoned deserves attention. It is easy to forget the presumption of the completeness of the legal system with respect to exceptions which have to be answered and ruled. But the exception is the specific case, not the specific case of belonging: whether it is the practical reason for a generous recognition of a foreign sentence with penalties far removed from our own measures, or the political reason of a State generous with itself, covering crimes in the name of the fight against terrorism. In the rule of law with democratic ambitions, power must be put in the best position to exercise a legitimate function, even in the face of electoral unpopularity. But the motivated exercise of this power must remain the subject of at least political responsibility.

https://doi.org/10.14276/1825-1676.1293
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