Aspetti dell' accusatio iure mariti vel patris in materia di adulterio
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Come citare

Morello, M. (2021). Aspetti dell’ accusatio iure mariti vel patris in materia di adulterio. Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche, 55(4), 613–644. https://doi.org/10.14276/1825-1676.1093

Abstract

La forma patriarcale della famiglia impone la formazione di nuclei familiari che si reggono sul matrimonio monogamico, sul dogma dell'obbligo della fedeltà che, sebbene gravi in egual misura su entrambi i coniugi, sotto il profilo della relativa tutela si costituisce in modo asimmetrico a seconda che questo obbligo riguardi la donna o l'uomo.

Nel mondo romano, l'infrazione della fedeltà coniugale assunse rilevanza giuridica solo se imputabile alla donna, mentre l'adulterio del marito è ignorato dal diritto. Il termine adulterium indica, propriamente, il commercio sessuale di una donna nupta con persona diversa dal marito. La ventata moralistica che soffierà sulla civiltà romana con Augusto porterà all'introduzione di repressioni legislative dell'adulterio, grazie alla lex Julia de adulteriis coercendis, che resterà, sicuramente, la legge fondamentale in ordine ai reati sessuali fino all'ultima epoca del diritto romano. Mentre nell'epoca precedente, l'adulterio della donna, veniva perseguito e represso nell'ambito della famiglia, con la lex Julia de adulteriis lo Stato avoca i poteri prima tenuti dal paterfamilias e trasforma il reato di adulterio in un reato pubblico; l'adulterio della donna nupta sarà configurato e punito come crimen publicum da un tribunale competente in materia di reati sessuali. Dunque, con la lex Julia è la struttura stessa dell'illecito che subisce una profonda revisione, facendo assumere all'adulterio i contorni di un vero e proprio reato, dato che, anche l'uomo con il quale la donna sposata commette adulterio viene direttamente coinvolto e assume la veste di reo.

Nel procedimento penale per adulterio, dopo l'emanazione della lex Julia, troviamo stabilite due specie di accusationes distinte fra loro, l'accusatio iure mariti vel patris e l' accusatio publica o iure extranei, la cui esistenza, spiega bene il concetto della riforma di Augusto, sia per quanto concerne il sistema di repressione dell'adulterium e dello stuprum ed in particolar modo il funzionamento dell'azione pubblica, sia per quanto riguarda il riconoscimento da parte del legislatore dei diritti del padre e del marito sulla donna. Il padre ed il marito della donna infedele, gli unici che possano uccidere in occasione dell'adulterio, sono anche titolari esclusivi della legittimazione all'accusa di adulterio. Il fondamento di tale legittimazione di cui entrambi sono titolari e che non compete ad estranei, risiede nel particolare rapporto che li lega alla donna e che fa sì che il suo adulterium sia valutato quale "iniuria" nei loro confronti. L' accusatio publica o iure extranei si configura invece in un potere di supplenza che si costituisce ed è esercitabile quando il pater o il maritus risultino inerti alla scadenza di un termine stabilito. Ciò costituisce un ulteriore tassello per la configurazione dell'adulterio come un vero e proprio reato di diritto pubblico, alla cui repressione è interessato l'intero ordinamento; il che è comprensibile se si tiene conto della centralità del matrimonium monogamico nella struttura sociale ed economica coeva. 

https://doi.org/10.14276/1825-1676.1093
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