Abstract
Il contributo esamina la tutela dei pregiudizi che colpiscono la sfera interiore del lavoratore, muovendo dai fattori di rischio organizzativi (mobbing, straining e figure affini) per giungere a quelli ambientali, alla luce della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 46/2025 sull’«ansia anticipatoria» da esposizione all’amianto. L’indagine mette in luce come il diritto vivente, pur riconoscendo la risarcibilità della sofferenza interiore non patologica, tenda a ricercarne la prova negli stessi indici clinici che annunciano la malattia, secondo una lettura «degenerativa» che affonda le proprie radici nella giurisprudenza costituzionale. Ne derivano un’impropria rilevanza della capacità di reazione individuale sull’an del risarcimento e il rischio che la tutela intervenga tardivamente, quando il pregiudizio si è ormai tradotto in patologia. Senza allentare i filtri posti alla risarcibilità del danno non patrimoniale, il contributo propone di fondare il ragionamento inferenziale, utile a provare il danno non patrimoniale, su elementi presuntivi non clinici, relativi alla gravità del fatto lesivo e al vissuto della persona.

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