Abstract
Il nuovo Accordo Stato-Regioni ha disciplinato la formazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria di cantieri temporanei o mobili prescrivendo un Modulo Aggiuntivo Cantieri che integra il corso di formazione per datori di lavoro. Si è posta la questione, se l’obbligo di frequenza del Modulo Aggiuntivo Cantieri sia soggetto al periodo transitorio di due anni stabilito per il corso di formazione di tutti i datori di lavoro, o se invece sia di immediata applicazione. Partendo dalla nozione di impresa affidataria ed attraverso una interpretazione letterale e sistematica degli articoli 37 e 97 del decreto n. 81/2008 e dell’Accordo, l’articolo analizza gli obblighi formativi prescritti dall’art. 97, a quali condizioni si applicano ai datori di lavoro di impresa affidataria, in quale relazione si pongono con l’art. 37; ricavandone la conclusione che rimane naturalmente vigente l’obbligo formativo ex art. 97 comma 3-ter, ma la frequenza del Modulo Aggiuntivo Cantieri è soggetta, per i datori di lavoro che lo devono frequentare, al periodo transitorio di due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni.

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