Abstract
L’efficacia della procedura di deliberazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale come sistema di collegamento e di filtro tra ordinamento canonico e ordinamento civile è messa a rischio dall’indeterminatezza di alcuni suoi riferimenti normativi essenziali.
Per la prassi processuale la norma più incerta di tutto il sistema resta quella dell’art. 797, n. 7 c.p.c. che individua nella non contrarietà all’ordine pubblico matrimoniale il principio che regola il riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche nell’ordinamento italiano.
La complessità della nozione di ordine pubblico matrimoniale non è soltanto di carattere strettamente giuridico, ma è dovuta anche alla sua controversa connotazione gius-sociologica. Per prevenire l’eventualità di una scissione tra diritto vivente e realtà sociale la giurisprudenza prova infatti a interpretare l’ordine pubblico matrimoniale alla luce del sentire comune, della «coscienza sociale» che caratterizza una determinata fase storica.
Nella pratica, tuttavia, è facile che il criterio della «coscienza sociale» renda ancora più indefinito e sfuggente il concetto di “ordine pubblico matrimoniale” esponendo il giudizio di compatibilità della sentenza ecclesiastica con l’ordinamento italiano ai mutamenti, alla conflittualità e alle contraddizioni delle diverse sensibilità socio-culturali.
In tal senso, è paradigmatico un caso di nullità canonica per infedeltà prematrimoniale a cui il giudice della delibazione ha negato gli effetti civili per assoluta incompatibilità della sentenza ecclesiastica con l’ordine pubblico italiano e con l’attuale «coscienza sociale». Secondo l’interpretazione data, nell’attuale «coscienza sociale» il pre-matrimonio si caratterizzerebbe per la libertà delle scelte erotico/affettive e per la conseguente irrilevanza della condotta infedele realizzata in questa fase rispetto alla successiva fase matrimoniale.
Ma è sufficiente riferirsi ad una diversa concezione della «coscienza sociale» perché la giustizia della Chiesa cattolica possa facilmente risultare più aggiornata della giustizia dello Stato e più attendibile come interprete dell’attuale sentire comune.
Può accadere, allora, che si capovolga l’immaginario tradizionale e che il giudice civile assuma il ruolo del giudice “tradizionalista” e il giudice canonico quello di giudice “progressista”.
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