Abstract
I delitti previsti dal capo I del titolo IX (delitti contro la libertà sessuale) e dall'articolo 530 del C. P. sono perseguibili a querela di parte; il legislatore, invero, non vuole che con la procedibilità di ufficio si dia loro una pubblicità che può recare alla persona offesa un danno forse maggiore di quello che le procurano i fatti delittuosi stessi.

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