Abstract
Nel presente sintetico contributo viene ricostruita la genesi dell’istituto del trust all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, passando – poi – a delinearne gli aspetti fiscali in tema di imposte dirette avendo riguardo al concetto di “soggettività (relativa) del trust”, laddove i soggetti beneficiari non siano espressamente identificabili o, comunque, anche se identificabili venga lasciata discrezionalità al trustee in ordine alla distribuzione del reddito prodotto dal trust a favore dei beneficiari stessi. Vista la particolare idoneità dell’istituto del trust a fungere quale strumento di passaggio generazionale viene analizzata tutta l’evoluzione dottrinale, giurisprudenziale e di prassi dell’Agenzia delle Entrate in tema di imposte indirette applicabili all’atto di dotazione di beni del trust da parte del disponente. Dopo un’iniziale tesi restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, supportata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione - che considerava l’atto di dotazione in trust un vero e proprio trasferimento di beni a favore del trustee con conseguente applicabilità di imposte indirette (di successione, ipotecaria e catastale) in misura proporzionale – la stessa Corte di Cassazione, sotto la spinta unanime di primaria dottrina, ha iniziato a variare totalmente rotta fino a produrre addirittura 26 diverse Sentenze in cui si afferma il principio di inesistenza – in seguito all’atto di dotazione in trust - di un effettivo arricchimento in capo al trustee, con conseguente inapplicabilità, alle disposizioni di tale atto, di imposte indirette proporzionali. Finalmente anche l’Agenzia delle Entrate, dapprima con una Circolare in bozza emanata in data 11 agosto 2021, successivamente resa definitiva mediante emanazione della Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, ha recepito definitivamente il sopra citato orientamento.
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