Abstract
Il contributo si sofferma sull’inquadramento del prestito marittimo nel sistema contrattuale romano e sui profili di specialità che caratterizzano la relativa disciplina. L’assunzione del periculum quod ex navigatione maris metui solet da parte del creditore giustifica la possibilità di percepire un fenus maius legitima usura. Il creditore può inoltre pretendere in via d’azione il pagamento di usurae meramente pattuite. D. 45.1.122.1 (Scaev. 28 dig.) riconduce il prestito marittimo al mutuo e qualifica come actio ex stipulatu lo strumento processuale esperibile dal finanziatore nei confronti del debitore Callimaco.
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