Abstract
La sussidiarietà è un principio nuovo della Repubblica. Essa è innanzitutto un principio giuridico e politico che riguarda la qualità dei rapporti tra lo Stato e i suoi elementi costitutivi, le persone e le comunità, definendo un metodo per limitare il potere pubblico rispetto a sfere di competenza della società civile, affidando a questa funzioni di interesse generale (sussidiarietà in senso orizzontale). Sempre in quanto principio giuridico-politico la sussidiarietà è anche criterio per individuare, all’interno del potere pubblico, quale livello di governo di tale potere, centrale o regionale o locale, deve essere titolare delle varie funzioni pubbliche, assegnando preferenza ai livelli più vicini ai cittadini a meno che gli scopi da raggiungere non richiedano interventi di livelli di governo superiori (sussidiarietà in senso verticale). A partire dal dibattito costituente, attraverso le riforme amministrative della metà degli anni ’90, si giunge alla revisione del 2001 del Titolo V della parte Seconda della Costituzione, che ha introdotto anche a livello costituzionale il principio di sussidiarietà prima anticipato solo a livello di legislazione ordinaria. L’impatto costituzionale della sussidiarietà va misurato inserendo il principio nel contesto costituzionale. Non mancano, del resto, interpretazioni distinte della sussidiarietà, orientate essenzialmente a seconda che essa sia vista come principio metodologico per assegnare funzioni pubbliche, o, come principio che rimanda ad un preciso contesto contenutistico e assiologico. Si mettono in relazione i significati e le declinazioni della sussidiarietà con il carattere “aperto” dei principi costituzionali del pluralismo delle formazioni sociali nonché della garanzia dei diritti inviolabili dell’individuo.
L'opera è pubblicata sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC-BY)