Abstract
La missio in possessionem appare nelle fonti un fenomeno assai differenziato nelle sue ipotesi applicative; tuttavia sembra di poter riscontrare che la temporaneità rappresenti una caratteristica comune alle molteplici clausole edittali. Le varie forme di immissione erano infatti tutte ordinate per offrire una tutela provvisoria; unica eccezione la missio in rem, creazione postclassica con finalità esecutive abolita da Giustiniano in modo perentorio.
La temporaneità può essere verificata con una certa agevolezza nella missio in possessionem rei servandae causa, fase della bonorum venditio, e nella missio in possessionem legatorum vel fideicommissorum servandorum causa che terminava con la soddisfazione dell'immesso realizzata in iure o in altro modo. Ma la temporaneità era presente anche in ipotesi nelle quali a prima vista oggi può sembrare più difficile scorgerla: risulta essere caratteristica della missio in possessionem Antoniniana che già presentava elementi di esecutività, come pure caratterizzava la missio in possessionem ex Carboniano edicto, sebbene in questo caso l'immissione poteva protrarsi per un lasso di tempo assai prolungato. La temporaneità appare inoltre elemento essenziale della missio in possessionem damni infecti nomine in quanto la vera immissione era limitata al tempo intercorrente tra primo e secondo decreto.
La temporaneità può quindi fornire un primo elemento per un tentativo di ricostruzione unitaria del variegato fenomeno della missio in possessionem e una conferma di tale possibilità nasce dall'osservazione che la missio in possessionem, in tutte le sue manifestazioni, era un atto magis imperii quam iurisdictionis.
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