Abstract
Sulla base della definizione internazionale ed euro unitaria di disabilità, la giurisprudenza ha riscritto la disciplina del licenziamento per superamento del periodo di comporto. L’orientamento oramai dominante sanziona con la nullità, in quanto discriminatorio, il licenziamento intimato al disabile applicando il comporto ordinario dei CCNL e impone la necessità, che si riverbera anche sulla stipula dei prossimi CCNL, di applicare un comporto maggiorato che tiene conto ed esclude le assenze per malattie correlate alla disabilità. Poiché questo presuppone la conoscenza della disabilità, anche se non certificata, si pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di cercare i segnali della possibile disabilità e poi di chiedere al lavoratore tutte le informazioni sul suo stato di salute. L’articolo ricostruisce l’orientamento giurisprudenziale e ne evidenzia le criticità rispetto alla normativa vigente in tema di conoscenza/conoscibilità dello stato di salute del lavoratore, allo Statuto dei Lavoratori e al GDPR, nonché rispetto ai vincoli normativi che segnano il perimetro della sorveglianza sanitaria e i compiti del medico competente. Le conclusioni guardano al futuro prossimo e confermano che anche gli istituti del diritto del lavoro sono interessati dalla profonda rivisitazione in corso del ruolo del medico competente

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