Abstract
Il contributo analizza l’ordinanza cautelare del Tribunale di Milano del 18 agosto 2025, che ha imposto a una piattaforma di food delivery l’integrazione del documento di valutazione dei rischi con specifica considerazione del rischio termico cui sono esposti i ciclofattorini. Esaminati i profili processuali (la legittimazione vicaria del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e l’inammissibilità dell’astreinte), l’analisi si concentra sulla qualificazione del rischio climatico come fattore esogeno «strutturalizzato», ricondotto alla clausola generale dell’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 e all’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., anche alla luce del Protocollo quadro di cui al d.m. n. 95/2025. Il lavoro mette infine in luce le lacune della tutela previdenziale e le «zone grigie» del lavoro non etero-organizzato, prospettando una lettura costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 3 e 32 Cost.

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