I criteri di comparazione tra indennizzo Inail e risarcimento civilistico alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite, del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Abstract

Gli articoli 10 e 11 del t.u. 1124/1965 dispongono che l’Inail recuperi quanto erogato al lavoratore infortunato dai responsabili dell’infortunio. Se l’indennizzo è inferiore a quanto dovuto secondo le norme sulla responsabilità civile, la differenza (c.d. danno differenziale) va al lavoratore infortunato.
Sui criteri di calcolo del danno differenziale sono presenti in dottrina e giurisprudenza tre orientamenti: quello delle poste omogenee, attualmente dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il raffronto va fatto separatamente per ciascuna voce di danno, patrimoniale civilistico con il c.d. patrimoniale indennitario, danno non patrimoniale civilistico con danno biologico Inail, e la differenza di ciascun raffronto va al lavoratore; quelli proposti dalla dottrina della comparazione complessiva, nei due sub orientamenti, escluso, o compreso, il danno complementare, cioè le voci di danno non indennizzate dall’Inail.
L’Autore analizza il percorso motivazionale e decisionale delle sentenze menzionate nel titolo per dedurre che l’unica modalità di calcolo compatibile con i criteri enunciati dalle Supreme Magistrature è quello della comparazione complessiva, con il correttivo introdotto dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui in nessun caso Il risarcimento spettante al lavoratore Infortunato può essere inferiore all’ammontare del risarcimento che spetterebbe per le stesse lesioni al comune cittadino.

https://doi.org/10.14276/2531-4289.5439
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