Sicurezza dei dati personali dei lavoratori nella fase 2 della emergenza COVID-19 in Italia

Abstract

Parte delle regole di emergenza per contenere e monitorare la pandemia COVID-19, ha ripercussioni non solo sull’acquisizione, ma anche sul trattamento dei dati privati dei cittadini. A causa delle misure relative alla sicurezza sul lavoro nella fase 2 della riapertura delle attività produttive in Italia, è anche necessario che i dati vengano forniti dai dipendenti, che devono essere adeguatamente protetti dai datori di lavoro.
I dati sulla privacy dei lavoratori sono protetti in termini di acquisizione e utilizzo, sia a livello di comunità europea che secondo la legislazione nazionale italiana. Circa i dati sanitari, sebbene in generale non debbano essere trattati, esistono misure eccezionali che ne autorizzano il trattamento, a fini preventivi o di sicurezza sul luogo di lavoro.
Per quanto riguarda la comunicazione o la diffusione di dati sanitari da dipendenti a terzi, ha concluso che la comunicazione è possibile, ma la diffusione no. I dati devono essere trattati da persone preposte, individuate dal titolare del trattamento, cioè, nella figura del “incaricato di trattamento”. Solo i dati essenziali per la sicurezza del luogo di lavoro dovrebbero essere esposti a coloro che hanno assolutamente bisogno delle informazioni per adottare le misure di sicurezza appropriate.

 

Part of the emergency rules to contain and monitor the COVID-19 pandemic, has repercussion not only as regards access, but also for the treatment of citizens’ private data. Because of the measures relating to safety at work in phase 2 of the reopening of production activities in Italy, it is also necessary that the data are provided by employees, who must be adequately protected by employers.
Worker’s privacy data are protected in terms of access and use, both at the European community level and according to Italian national legislation. About of health data, although in general they should not be processed, there are exceptional measures that authorize their treatment, for preventive or safety purposes in the workplace.
Regarding the disclosure of these data to colleagues, concluded that communication it is possible, but the diffusion is not. The data must be processed by determined persons, individually from the title of the treatment, in the figure of the person in charge and of the employee or person in charge of the treatment. Only data essential for the safety of the workplace should be exposed, to those who absolutely need the information to take the appropriate safety measures.

https://doi.org/10.14276/2531-4289.2272
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