Covid-19 e infortuni sul lavoro: l’equiparazione tra causa violenta e causa virulenta nelle malattie professionali ai fini dell’accesso al relativo trattamento economico nella conversione in legge del c.d. d.l. “Cura Italia”

Abstract

Nei casi accertati di infezione da Covid-19 in “occasione di lavoro”, l’evento morboso ed il conseguente periodo di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria devono essere trattati come infortunio sul lavoro: si è realizzata, quindi, l’equiparazione tra causa violenta, comune a tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione di un evento patogeno infettivo, quale il nuovo Coronavirus.

A ciò si aggiunga che la nota INAIL del 17 marzo 2020, espressamente ha riconosciuto un rischio specifico gravante sugli operatori sanitari, pubblici o privati che siano, e su tutte quelle lavorazioni in front office. Ne consegue che, per quest’ultime categorie di lavoratori, opera una presunzione iuris tantum di origine professionale del contagio, con la relativa conseguenza circa la legittima indennizzabilità da parte dell’INAIL.

Inoltre, sono oggetto di trattazione le disposizioni INAIL volte a chiarire tutele e presupposti in materia di infortunio “in itinere” e di “riserva di regolarità”.

In conclusione, è affrontato il delicato tema della responsabilità datoriale e dell’importanza che ogni datore di lavoro si doti di un complessivo ed adeguato sistema di compliance aziendale, da elaborarsi in collaborazione con le varie figure di riferimento in tema di salute e sicurezza in azienda (RLS e Medico competente).

 

In confirmed cases of Covid-19 infection during work, the morbid event and the consequent quarantine period or fiduciary home permanence, must be treated as accidents at work: has been realized, therefore, the equivalence between violent cause, common to all accidents, and virulent cause.

Add to this, the fact that INAIL’s note of 17 March 2020, has explicitly recognized a specific wrong-way risk, wheiging down on public or private medical professionals, and on all front-office employees. It follows that, for these last categories of employees, works an “Iuris tantum” presumption, of contagion’s occupational nature, with the consequence of the legitimate compensation from INAIL.

In addition, are subject of discussion, INAIL’s provisions, to make clear protection and assumptions in the field of “injury occurred during the commute” and “reserve of regularity”.

In conclusion, is treated the adoption’s importance of a corporate compliance system, to be developed in collaboration between the various reference figures, in the matter of health and safety in the company (Workers’ Safety Representatives and competent Doctor).
https://doi.org/10.14276/2531-4289.2199
PDF

L'opera è pubblicata sotto Licenza Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)